Lo Statuto

2 F.A.S.T - Two Fingers Airsoft Team

  • Articolo 1. Costituzione e denominazione:

    Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Terzo, del Codice Civile, è costituita una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo non agonistico, ricreativo e culturale, che assume la denomina-zione “2F.A.S.T.-Associazione Sportiva Dilettantistica”.

    Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive e simili, sia nazionali che locali.

    Tale Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed anche all’estero.

  • Articolo 2. Sede legale:

    L’associazione ha sede legale in Villotta di Chions (PN), in Via Cadore 3.

    La sede legale potrà essere variata a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

  • Articolo 3. Durata:

    L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

  • Articolo 4. Oggetto e scopo:

    L’Associazione è un’istituzione permanente apolitica di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi comuni. Si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, culturali e ricreative.

    In particolare l’Associazione si propone di:

    1. Promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche.
    2. Sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del softair, intesa quale mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa od ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di quanto suindicato.
    3. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, al solo fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
    4. Organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative similari.
    5. Indire e svolgere corsi di avviamento, formazione, perfezionamento, mantenimento e qualificazione alle discipline praticate, sia per i soci che per soggetti esterni.
    6. Stringere rapporti con altre Associazioni similari, per fini sportivi, ricreativi, formativi e di scambio.
    7. Incentivare attività ed uscite formative, culturali, sociali e ricreative a favore di una migliore utilizzazione del tempo libero dei soci, sia su loro richiesta che su proposta del Consiglio Direttivo.

    Inoltre l’Associazione potrà:

    1. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di gestire gli impianti sportivi e servizi connessi, ivi comprese le annesse aree di verde pubblico o privato.
    2. Collaborare allo svolgimento, promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative sportive, culturali, sociali e ricreative.
    3. Allestire e gestire bar, punti di ristoro e simili, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, sociali, culturali e ricreative.
    4. Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
    5. Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
    6. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e dalla gratuità delle cariche associative, dall’obbligatorietà del bilancio; essa si deve avvalere in via prevalente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
  • Articolo 5. I soci:

    Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, soci individuali e le persone giuridiche, soci collettivi, che condividano i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

    Il numero dei soci è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

  • Articolo 6. Ammissione dei soci:

    Tutti coloro i quali intendano far parte dell’Associazione dovranno farne richiesta all’Associazione stessa redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Sono soci tutti i soggetti che partecipano alle attività sociali previa l’iscrizione alla stessa e all’accettazione da parte dell’Associazione allo scadere del periodo di prova obbligatorio della durata di mesi sei. è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

    La validità della qualifica di aspirante socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda opera il principio del “silenzio assenso”.

    La delibera di non accoglimento deve sempre essere motivata in forma scritta e comunicata all’interessato con atto ricettizio, avverso tale decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale dei soci, il cui giudizio è invece inappellabile.

    Inoltre l’associando deve superare un periodo di prova obbligatorio della durata di mesi sei, che decorrono dall’accettazione della sua domanda da parte del Consiglio Direttivo, rilevante al fine di verificare la sua compatibilità con l’assetto sociale e con le finalità dell’Associazione stessa. In caso di mancato superamento del periodo di prova la quota sociale non è ripetibile.

    In caso di domanda di ammissione a socio presentata da soggetto minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

    La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai esser restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

  • Articolo 7. Diritti e doveri dei soci:

    Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonchè dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

    La qualifica di socio dà diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

    I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti, delle delibere assunte dagli organi sociali e al pagamento della quota associativa.

  • Articolo 8. Cessazione della qualifica di socio:

    La qualifica di socio si perde per: recesso, esclusione o causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

    L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

    1. Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
    2. Si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, salvo previa dilazione concessa con delibera del Consiglio Direttivo.
    3. Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
    4. In qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.
    5. Integri altre cause di esclusione che possono essere previste da eventuali Regolamenti.

    Avverso tale delibera l’escludendo potrà appellarsi all’Assemblea Generale dei soci che, per annullare la delibera stessa, dovrà avere il quorum costitutivo dei due terzi dei soci e quello deliberativo dei due terzi dei presenti. L’esclusione diviene operante con l’annotazione nel Libro Soci. Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai destinatari con atto ricettizio.

  • Articolo 9. Organi sociali:

    Gli organi sociali sono:

    1. L’Assemblea dei soci.
    2. Il Consiglio Direttivo.
    3. Il Presidente.
  • Articolo 10. L’Assemblea dei soci:

    L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; quando è regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le delibere da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche gli assenti, i dissenzienti e i non intervenuti.

    La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, essi ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

    L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

    Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto i soli soci maggiorenni.

  • Articolo 11. Compiti dell’Assemblea dei soci:

    La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima della data prevista per il suo svolgimento mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione ai soci tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefax, brevi messaggi di testo o ogni altro mezzo previsto dal Regolamento.

    Nell’atto di convocazione devono essere indicati: il giorno, il luogo, gli orari di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

    L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questi ne ravvisi la necessità. Ogni sei mesi si terrà un’Assemblea obbligatoria in cui il Consiglio Direttivo renderà conto dell’attività svolta. Inoltre, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l’esame del Bilancio preventivo.

    Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina degli organi direttivi della stessa e su tutti gli oggetti attinenti alla gestione che le sono assegnati dal presente Statuto, dal Regolamento o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo. Tale competenza spetta all’Assemblea su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che le siano legittimamente sottoposti.

    Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

    Per le votazioni l’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. In tali occasioni sarà anche nominato un Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Egli insieme al Segretario ed agli eventuali scrutatori dovrà anche sottoscrivere in verbale obbligatorio, copia del quale dovrà essere messa a disposizione di tutti i soci con le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine della sua massima conoscibilità.

  • Articolo 12. Validità assembleare:

    In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

    In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

    In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

    Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo, il voto può essere delegato tramite apposita delega valida per la singola assemblea, ogni socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

    Le delibere assembleari sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e per la sfiducia al Consiglio Direttivo, per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli associati o le altre ipotesi previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

  • Articolo 13. Assemblea straordinaria:

    La convocazione dell’Assemblea straordinaria avverrà minimo quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento mediante affissione di avviso nella sede sociale o contestuale comunicazione ai soci con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.

    L’Assemblea si considera straordinaria quando si riunisce per deliberare:

    1. Sulle modifiche dello Statuto.
    2. Sullo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.
    3. Sfiducia al Consiglio Direttivo.
  • Articolo 14. Consiglio Direttivo:

    Il Consiglio direttivo è formato da cinque membri, scelti tra gli associati ed eletti dall’Assemblea. I membri del Consiglio rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio al suo interno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l’Amministratore; il Segretario può ricoprire anche la funzione di Amministratore.

    Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica, le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità la votazione sarà rinviata a una riunione successiva da tenersi entro quindici giorni, se vi sarà nuovamente parità sarà determinante il voto del Presidente.

    Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, a pena di esclusione dall’Associazione stessa. Non sono eleggibili:

    1. I soggetti che siano già membri del direttivo di altra Associazione o Sodalizio operante nello stesso ramo anche a livello di Federazione sportiva.
    2. I soggetti in conflitto di interessi con i fini e l’attività svolta dall’Associazione.
    3. I soggetti che siano stati condannati o siano ancora perseguiti per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico e il buon costume.

    Le delibere del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine della sua massima diffusione.

    Nel semestre antecedente alla elezione del nuovo direttivo i soggetti che intendono candidarsi possono essere ammessi alle riunioni del Consiglio Direttivo quali membri osservatori con il solo diritto di parola, ciò per favorire l’eventuale passaggio di consegne.

  • Articolo 15. Dimissioni:

    Ogni membro del Consiglio Direttivo può dimettersi dall’incarico mediante comunicazione con raccomandata A/R e accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, se le dimissioni sono ripresentate entro sei mesi non possono essere respinte dal Consiglio Direttivo.

    Le dimissioni sono obbligatorie in caso di integrazione delle fattispecie di non eleggibilità dell’articolo precedente a pena di esclusione dall’Associazione stessa.

    Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio per qualunque causa venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione con i primi tra i non eletti, salvo opposizione della maggioranza dell’Assemblea ordinaria chiamata a ratificare tali nomine entro i successivi venti giorni, tali soggetti continueranno ad interim la funzione dei predecessori.

    Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere o a mancare oltre la metà dei suoi componenti; in tal caso i rimanenti, se presenti, devono convocare l’Assemblea ordinaria per indire nuove elezioni.

    In mancanza dei soggetti di cui sopra il potere di convocazione dell’Assemblea ordinaria spetta a qualunque socio che sia a conoscenza dello scioglimento del Consiglio Direttivo.

    Sarà sua cura affiggere il relativo avviso presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data da lui fissata e adoperarsi al fine della massima diffusione di tali eventi presso gli altri soci.

    Il Consiglio Direttivo può essere sottoposto a sfiducia sul proprio operato a richiesta di un terzo degli associati.

  • Articolo 16. Convocazione del Consiglio Direttivo:

    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da parte di almeno due consiglieri, senza formalità.

    La convocazione è fatta mediante le stesse forme previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria almeno sette giorni prima.

  • Articolo 17. Compiti del Consiglio Direttivo:

    Sono compiti del Consiglio Direttivo:

    1. Deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei soci, sul superamento del periodo di prova, sul recesso e sull’esclusione dei soci.
    2. Redigere il Bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
    3. Convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie con le modalità e tempistiche richieste.
    4. Redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale.
    5. Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle delibere assembleari.
    6. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
    7. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale.
    8. Nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro, sottosezioni e settori in cui si articola l’attività dell’Associazione.
    9. Altri compiti previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e norme di legge.
  • Articolo 18. Il presidente:

    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Ad esso è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e per lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

    In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

    In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente il potere il convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

  • Articolo 19. Il Vicepresidente:

    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo e nelle mansioni per cui sia espressamente delegato.

  • Articolo 20. Il Segretario:

    Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

    Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

  • Articolo 21. Anno sociale ed esercizio finanziario:

    L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano in 1º gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno oppure il diverso periodo determinato dal Consiglio Direttivo.


  • Articolo 22. Rendiconto:

    Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all’approvazione assembleare degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.

    Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  • Articolo 23. Fondo comune e Patrimonio:

    Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributo associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervengano all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali avanzi di gestione.

    Inoltre costituiscono parte del fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

  • Articolo 24. Sezioni:

    L’Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento dei fini sociali.

  • Articolo 25. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali:

    Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci ed ai Rendiconti annuali.

    Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

  • Articolo 26. Scioglimento:

    Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

    In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, anche tra i non soci.

    Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica, sentito l’organismo di controllo preposto in merito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Articolo 27. Clausola Compromissoria:

    Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci o tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo la volontà delle parti oppure seguendo le regole previste dall’Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l’Associazione è eventualmente affiliata.

    In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni di cui sopra, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designato o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

    La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.

    L’arbitrato avrà sede a Pordenone ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

  • Articolo 28. Norma finale:

    Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano, se compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente di Promozione sportiva cui l’Associazione è; eventualmente affiliata; in ogni caso si applicano le norme di legge vigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Il Presidente

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